L'Allegato VI contiene sezioni specifiche per le attrezzature mobili e per quelle di sollevamento. Per le prime, la conduzione di attrezzature semoventi è riservata a lavoratori che abbiano ricevuto una formazione adeguata; se l'attrezzatura si sposta in una zona di lavoro vanno stabilite regole di circolazione, e devono essere prese misure per evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di azione. Il trasporto di persone è ammesso solo su posti sicuri predisposti a tal fine.
Per il sollevamento, l'Allegato richiede che le operazioni siano pianificate, sorvegliate ed eseguite in modo da tutelare la sicurezza; che si eviti il passaggio dei carichi sospesi sopra luoghi di lavoro non protetti; che, se l'operatore non può osservare l'intera traiettoria del carico, sia designato un incaricato alle segnalazioni collegato con lui. Tra gli obblighi di controllo è prevista una verifica trimestrale dello stato di funi e catene degli apparecchi di sollevamento, da registrare.
Il sollevamento di persone è ammesso soltanto con attrezzature e accessori previsti a tal fine. A titolo eccezionale, possono essere usate attrezzature non previste per tale scopo, a condizione che siano prese misure adeguate per la sicurezza, che la manovra sia sorvegliata in permanenza e che sia disponibile un mezzo di comunicazione sicuro. Un cestello appeso al gancio della gru per un intervento rapido sul tetto di un capannone non rientra nell'eccezionalità se una piattaforma di lavoro elevabile era disponibile e utilizzabile.