Prima di apporre la marcatura CE il fabbricante deve seguire una procedura di valutazione della conformità, che varia in funzione della pericolosità della macchina. Per la maggior parte delle macchine è sufficiente il controllo interno della fabbricazione, descritto nell'Allegato VIII della direttiva: il fabbricante redige il fascicolo tecnico, garantisce che il processo produttivo assicuri la conformità e firma la dichiarazione CE, senza intervento di terzi.
Per le macchine elencate nell'Allegato IV, considerate a rischio più elevato, le regole cambiano. L'elenco comprende, ad esempio, le seghe circolari e a nastro per legno, le presse per la lavorazione a freddo dei metalli con carico e scarico manuale, le presse piegatrici, le presse per materie plastiche e gomma a carico manuale, i ponti elevatori per veicoli, le piattaforme elevabili per persone e alcuni componenti di sicurezza come i dispositivi di rilevamento delle persone e i blocchi logici per funzioni di sicurezza.
Se la macchina dell'Allegato IV è costruita interamente secondo norme armonizzate che coprono tutti i requisiti pertinenti, il fabbricante può ancora scegliere il controllo interno. In caso contrario deve rivolgersi a un organismo notificato, attraverso l'esame CE del tipo oppure la garanzia qualità totale.
Al momento dell'acquisto di una pressa piegatrice, quindi, conviene chiedere quale procedura sia stata seguita e, se è intervenuto un organismo notificato, il riferimento del certificato riportato nella dichiarazione.