Modulo B comune · Blocco 5/12 (16–20 h) · Slide 39/50

Attrezzature per cui serve un'abilitazione specifica

Per alcune attrezzature, individuate in Conferenza Stato-Regioni in attuazione dell'articolo 73 comma 5, la formazione generica non basta: serve un percorso di abilitazione con contenuti, durata e verifica stabiliti. Dal 24 maggio 2025 il riferimento è l'Accordo del 17 aprile 2025, che ha riunito in un unico testo la disciplina della formazione e ha sostituito l'accordo del 2012 dedicato alle attrezzature.

L'elenco consolidato comprende le piattaforme di lavoro mobili elevabili, con o senza stabilizzatori; le gru a torre, a rotazione in basso o in alto; le gru mobili autocarrate e semoventi; le gru per autocarro; i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, distinti tra carrelli industriali, carrelli telescopici e telescopici rotativi; i trattori agricoli o forestali, a ruote o a cingoli; le macchine movimento terra, cioè escavatori idraulici e a fune, caricatori frontali, terne e autoribaltabili a cingoli; le pompe per calcestruzzo. L'Accordo 2025 ha aggiunto nuove voci, tra cui i carroponte, i carri raccoglifrutta e i caricatori per la movimentazione di materiali: il RSPP deve consultarne l'allegato per elenco e regime transitorio.

In uno stabilimento meccanico le abilitazioni più ricorrenti sono quelle per carrelli industriali, carroponte, piattaforme e gru per autocarro dei fornitori in consegna; in cantiere si aggiungono movimento terra e gru. Per tutte le attrezzature che non figurano nell'elenco, comprese alcune con rischi elevati, vale comunque l'obbligo generale di formazione e addestramento degli articoli 71 e 73.