Modulo B comune · Blocco 5/12 (16–20 h) · Slide 41/50

Allegato VII: quali attrezzature hanno verifiche obbligatorie

Accanto ai controlli che il datore di lavoro organizza con persone competenti, alcune attrezzature, per la gravità delle possibili conseguenze di un cedimento, sono sottoposte a verifiche periodiche obbligatorie da parte di soggetti pubblici o abilitati. L'articolo 71 comma 11 rinvia all'Allegato VII, che elenca le attrezzature e la periodicità di ciascuna verifica.

Nell'elenco rientrano tre grandi famiglie. Gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, tra cui gru a ponte, gru a bandiera, gru per autocarro, gru mobili e gru a torre, con periodicità annuale per quelli di tipo mobile o trasferibile e periodicità che per quelli fissi dipende dall'età e dal settore d'impiego. Gli apparecchi di sollevamento persone, come piattaforme di lavoro mobili elevabili, scale aeree, ponti sospesi con argani, piattaforme autosollevanti su colonne, ascensori e montacarichi da cantiere. Infine le attrezzature a pressione: generatori di vapore, recipienti e insiemi, tubazioni, con periodicità distinte per verifica di funzionamento e verifica di integrità. Compaiono inoltre i carrelli semoventi a braccio telescopico e gli idroestrattori a forza centrifuga.

Un chiarimento utile: i comuni carrelli elevatori frontali non figurano nell'Allegato VII. Per essi restano obbligatori la manutenzione e i controlli periodici secondo le istruzioni del fabbricante, ma non la verifica periodica affidata a soggetti terzi.