Le attrezzature a pressione presentano un rischio particolare, perché un cedimento libera in un istante l'energia accumulata, con effetti di scoppio, proiezione di frammenti e rilascio del fluido. La progettazione e l'immissione sul mercato sono regolate dalla Direttiva 2014/68/UE, nota come PED, recepita in Italia con il D.Lgs. 26/2016 che ha modificato il D.Lgs. 93/2000. La direttiva si applica alle attrezzature con pressione massima ammissibile superiore a 0,5 bar: recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza come le valvole di sicurezza, accessori a pressione e insiemi.
La classificazione in categorie di rischio crescente, dalla I alla IV, si ottiene da tabelle che incrociano la pressione massima ammissibile, il volume o il diametro nominale, lo stato fisico del fluido e il suo gruppo: il gruppo 1 comprende i fluidi pericolosi, come quelli infiammabili, tossici o comburenti; il gruppo 2 tutti gli altri, tra cui aria, azoto e vapore acqueo. Al di sotto della categoria I le attrezzature sono progettate secondo una corretta prassi costruttiva e non recano marcatura CE. Dalla categoria II è richiesto l'intervento di un organismo notificato.
Molti serbatoi d'aria compressa delle officine, se costruiti in serie in acciaio per aria o azoto, ricadono invece nella direttiva sui recipienti semplici a pressione, la 2014/29/UE. Saper riconoscere la direttiva di riferimento dalla targa è il primo passo per capire quali obblighi di utilizzo seguono.