Il Capo III del Titolo III si apre con l'articolo 80, che fissa l'obbligo generale del datore di lavoro: prendere le misure necessarie perché i lavoratori siano salvaguardati dai rischi di natura elettrica legati a materiali, apparecchiature e impianti messi a loro disposizione. L'elenco dei rischi da considerare è ampio e va letto per intero: contatti diretti e indiretti, innesco e propagazione di incendi, innesco di esplosioni, fulminazione diretta e indiretta, sovratensioni e altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
Seguono l'articolo 81, che impone la realizzazione a regola d'arte; l'articolo 82 sui lavori sotto tensione; l'articolo 83 sui lavori non elettrici eseguiti vicino a parti attive; l'articolo 84 sulla protezione dai fulmini; l'articolo 85 sulla protezione dall'innesco elettrico di atmosfere esplosive; l'articolo 86 su verifiche e controlli; l'articolo 87 con le sanzioni. L'Allegato IX completa il quadro con l'elenco delle norme di buona tecnica e con la tabella delle distanze di sicurezza dalle parti attive.
La struttura riflette una logica precisa: prima l'impianto deve nascere sicuro, poi deve restare efficiente nel tempo grazie a controlli documentati, infine le attività che espongono a parti in tensione devono essere governate da procedure e da personale qualificato. Per chi valuta i rischi, questo significa che il capitolo elettrico del DVR non può limitarsi a richiamare la dichiarazione di conformità dell'impianto: deve occuparsi anche dell'uso quotidiano delle apparecchiature, della manutenzione e di chi mette le mani nei quadri.