Il comma 2 dell'articolo 80 chiede che la valutazione del rischio elettrico tenga conto delle condizioni e delle caratteristiche specifiche del lavoro, delle interferenze, dei rischi già presenti nell'ambiente e di tutte le condizioni di esercizio prevedibili. Il comma 3 richiede misure tecniche e organizzative, mentre il comma 3-bis aggiunge l'obbligo di definire procedure di uso e manutenzione basate sulle norme di buona tecnica. In pratica, la valutazione deve distinguere il lavoratore che usa un trapano portatile dal manutentore che misura tensioni dentro un quadro di distribuzione.
L'articolo 81 stabilisce che materiali, macchinari, apparecchiature, installazioni e impianti devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte, e considera tali quelli conformi alla legislazione vigente e alle norme di buona tecnica dell'Allegato IX. Questo principio si salda con la Legge 186/1968, secondo cui materiali e impianti realizzati secondo le norme CEI si considerano costruiti a regola d'arte. Si tratta di una presunzione: chi segue una strada tecnica diversa deve dimostrare di aver raggiunto un livello di sicurezza equivalente.
Un esempio frequente in officina: una macchina utensile acquistata usata, con quadro modificato più volte e cavi di bordo sostituiti con prodotti non adatti. Il fatto che la macchina funzioni non dimostra nulla. Il RSPP deve far emergere la questione nella valutazione, chiedere la verifica a un tecnico competente e programmare l'adeguamento, perché la regola dell'arte va mantenuta per tutta la vita dell'impianto, non solo al collaudo.