Modulo B comune · Blocco 6/12 (20–24 h) · Slide 23/50

Lavori sotto tensione: i casi ammessi dall'articolo 82

L'articolo 82 del D.Lgs. 81/08 stabilisce il divieto di eseguire lavori sotto tensione, con eccezioni tassative. Sono consentiti quando le tensioni su cui si opera sono di sicurezza secondo le norme tecniche. Sono altresì consentiti, nel rispetto delle norme di buona tecnica, quando ricorrono condizioni precise legate alla categoria del sistema: per i sistemi di categoria zero e prima, il lavoro deve essere affidato a personale riconosciuto dal datore di lavoro come idoneo, cioè alle persone PEI di cui si è parlato; per i sistemi di categoria seconda e terza, il lavoro può essere eseguito solo da aziende autorizzate con decreto del Ministero del lavoro, secondo i criteri del decreto ministeriale del 4 febbraio 2011. In ogni caso procedure e attrezzature devono essere conformi alle norme tecniche.

Il lavoro sotto tensione non è quindi una scelta di comodità per non fermare la produzione. Va giustificato quando la messa fuori tensione è impossibile o crea rischi maggiori, ad esempio su impianti di sicurezza, su utenze critiche o per misure e ricerche guasti che richiedono il circuito alimentato.

In un'azienda manifatturiera le attività sotto tensione più frequenti sono misure, prove funzionali e ricerca guasti sui quadri di macchina. Il RSPP deve verificare che siano previste in una procedura scritta, che chi le esegue abbia l'idoneità formalizzata, che i DPI e gli attrezzi isolanti siano disponibili e controllati, e che nessuno lavori da solo. Le ditte esterne incaricate devono dimostrare le stesse qualifiche prima di iniziare.