Modulo B comune · Blocco 6/12 (20–24 h) · Slide 27/50

Fulmini: articolo 84 e valutazione secondo CEI EN 62305

L'articolo 84 impone al datore di lavoro di provvedere affinché edifici, impianti, strutture e attrezzature siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le norme tecniche. Il riferimento è la serie CEI EN 62305: la parte 1 stabilisce i principi generali, la parte 2 il metodo di valutazione del rischio, la parte 3 le misure contro i danni materiali e il pericolo per le persone, la parte 4 la protezione degli impianti elettrici ed elettronici interni.

La valutazione stima la frequenza attesa di fulminazioni sulla struttura e sulle linee entranti, tenendo conto della densità di fulmini al suolo nella zona, delle dimensioni dell'edificio, dell'ambiente circostante, del tipo di costruzione, della presenza di persone e di materiali combustibili o esplosivi. Il risultato viene confrontato con valori di rischio tollerabile: per la perdita di vite umane, componente R1, il valore assunto dalla norma è 10 alla meno 5 per anno. Se il rischio calcolato è inferiore, la struttura è considerata autoprotetta; diversamente occorrono misure.

Le misure comprendono l'impianto di protezione esterno, con captatori, calate e dispersori, dimensionato in una delle quattro classi di protezione, e le misure interne, come collegamenti equipotenziali e limitatori di sovratensione, gli SPD. Un capannone logistico con copertura metallica e impianto fotovoltaico sul tetto è un caso in cui la valutazione va rifatta dopo l'installazione dei pannelli. La relazione va conservata e aggiornata dopo ampliamenti o modifiche.