Il DM 37/2008 regola l'installazione degli impianti all'interno degli edifici, qualunque sia la loro destinazione d'uso. Per la parte elettrica comprende gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e quelli di automazione di porte, cancelli e barriere; altre lettere riguardano impianti elettronici, termici, idrici, gas e antincendio. Gli impianti possono essere realizzati solo da imprese abilitate, iscritte con un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali.
Il progetto è obbligatorio e deve essere redatto da un professionista iscritto all'albo oltre determinate soglie: ad esempio, per le abitazioni con potenza impegnata superiore a 6 kW o superficie oltre 400 metri quadrati, per gli immobili produttivi, commerciali e terziari con superficie oltre 200 metri quadrati o alimentati oltre 1000 volt, e sempre per locali medici, luoghi con pericolo di esplosione e ambienti a maggior rischio di incendio. Sotto le soglie il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa.
A fine lavori l'impresa rilascia la dichiarazione di conformità con gli allegati obbligatori: progetto, relazione sui materiali, schema dell'impianto, documento che attesta i requisiti dell'impresa. Per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto, nel marzo 2008, se la dichiarazione non esiste o non è reperibile può essere sostituita da una dichiarazione di rispondenza redatta da un professionista con esperienza adeguata. Ogni ampliamento richiede la propria dichiarazione.