L'articolo 107 del D.Lgs. 81/08 definisce lavoro in quota l'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. Il riferimento è il piano stabile sottostante, non il pavimento dell'edificio: chi lavora sul bordo di una fossa profonda 2,5 metri o sopra un soppalco è in quota anche se si trova al piano terra.
La soglia dei 2 metri non significa che sotto quell'altezza la caduta sia irrilevante. Molti infortuni gravi avvengono da scale, predellini e cassoni di camion da altezze inferiori, con traumi cranici dovuti all'urto contro spigoli o pavimenti. La valutazione dei rischi deve quindi considerare anche queste situazioni, mentre le regole specifiche del Capo II del Titolo IV scattano pienamente oltre i 2 metri.
Al di fuori dell'edilizia, i lavori in quota sono numerosi e spesso sottovalutati perché occasionali: manutenzione di carroponti e vie di corsa, sostituzione di lampade e pulizia di lucernari, interventi su impianti di aspirazione e condotte, ispezione di scaffalature alte, accesso alla parte superiore di serbatoi, silos e cisterne di autobotti, lavori su coperture per manutenzione di impianti fotovoltaici e di climatizzazione, carico e telonatura dei semirimorchi. Il primo compito del RSPP è censirli, mansione per mansione e area per area, perché un lavoro in quota non censito sarà eseguito con la prima scala disponibile.