L'articolo 111 stabilisce i criteri con cui il datore di lavoro sceglie le attrezzature per i lavori temporanei in quota, quando non possono essere eseguiti in sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate da un luogo adatto allo scopo. Il primo criterio è la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali; il secondo è la scelta di dimensioni adeguate alla natura dei lavori, alle sollecitazioni prevedibili e a una circolazione priva di rischi.
Le scale a pioli possono essere usate come posto di lavoro in quota solo quando l'impiego di attrezzature più sicure non è giustificato dal limitato livello di rischio e dalla breve durata, oppure dalle caratteristiche dei siti che il datore non può modificare. Analogamente, i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi sono ammessi solo quando la valutazione dimostra che il lavoro può essere svolto in sicurezza e che altre attrezzature non sono giustificate. L'articolo richiede inoltre di sospendere i lavori in quota in condizioni meteorologiche pericolose e di ripristinare subito le protezioni collettive rimosse temporaneamente.
Tradotto in una gerarchia operativa: prima eliminare il lavoro in quota, ad esempio portando a terra un componente, installando un sistema di calata dei corpi illuminanti o trasferendo strumenti e comandi a livello del pavimento; poi proteggere con parapetti, reti, impalcati e piattaforme con protezioni perimetrali; solo infine ricorrere ai DPI anticaduta. Ogni passaggio verso il basso della gerarchia va motivato per iscritto nel DVR o nella procedura.