Modulo B comune · Blocco 7/12 (24–28 h) · Slide 5/50

Sistemi di ritenuta e condotta durante il ribaltamento

L'Allegato V al D.Lgs. 81/08, parte II, chiede che le attrezzature mobili con lavoratori a bordo siano allestite in modo da limitare i rischi di ribaltamento, ad esempio con una struttura che impedisca al mezzo di ribaltarsi di oltre un quarto di giro o che garantisca uno spazio sufficiente intorno al conducente, e con un sistema di ritenuta che eviti lo schiacciamento tra parti del mezzo e suolo. Nei carrelli frontali la soluzione più comune è la cintura di sicurezza abbinata al tettuccio di protezione; in alternativa si trovano cabine chiuse, portelli o barre laterali.

Il dispositivo funziona solo se usato. Nella pratica di stabilimento la cintura viene spesso slacciata perché il carrellista sale e scende decine di volte per turno. Le misure efficaci sono tecniche e organizzative insieme: cinture con avvolgitore e consenso all'avviamento, sensori di sedile, verifica del preposto, riorganizzazione dei cicli per ridurre le discese inutili. Il retrofit delle cinture su carrelli datati è un intervento di adeguamento classico.

La condotta da insegnare in caso di ribaltamento è controintuitiva: non saltare giù, perché il tettuccio colpisce chi tenta la fuga. Bisogna restare seduti con la cintura allacciata, impugnare saldamente il volante, puntare i piedi e inclinarsi dalla parte opposta al senso di caduta. Nei carrelli a conducente in piedi, come i retrattili con pedana laterale, la logica cambia: il costruttore indica nel manuale come abbandonare il mezzo, e quell'istruzione va riportata nella formazione specifica.