L'art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08 rinvia a un accordo in Conferenza Stato-Regioni l'individuazione delle attrezzature che richiedono una specifica abilitazione degli operatori. I carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo rientrano in questo elenco, oggi disciplinato dall'Accordo del 17 aprile 2025, che ha assorbito la precedente disciplina del 2012. Durate, moduli e aggiornamenti dei corsi di abilitazione sono trattati nel blocco dedicato alle attrezzature; qui interessa come l'abilitazione si inserisce nella gestione quotidiana.
L'abilitazione attesta una competenza generale sulla categoria di mezzo, ma non sostituisce l'addestramento sul carrello effettivamente in uso, sulle sue specificità e sul contesto aziendale. Un carrellista abilitato che arriva da un piazzale edile non conosce le corsie strette, i retrattili, le regole di precedenza del nuovo magazzino. L'art. 73 comma 4 richiede infatti informazione, formazione e addestramento adeguati e specifici per l'attrezzatura utilizzata.
Nella pratica il RSPP suggerisce al datore di lavoro un elenco nominativo dei conducenti autorizzati, con indicazione dei mezzi che ciascuno può usare, della data dell'abilitazione e della scadenza dell'aggiornamento. Molte aziende consegnano chiavi o badge solo a chi è in elenco, impedendo l'uso occasionale da parte di manutentori, magazzinieri di passaggio o autisti di fornitori. Un errore diffuso è consentire l'uso del carrello aziendale all'autista esterno per scaricare il proprio camion, tema da regolare nel coordinamento con il vettore.