Modulo B comune · Blocco 7/12 (24–28 h) · Slide 15/50

Vie di circolazione interne secondo l'Allegato IV

L'Allegato IV del D.Lgs. 81/08, al punto 1.4, detta i requisiti delle vie di circolazione, comprese scale, banchine e rampe di carico. Devono essere situate e calcolate in modo che pedoni e veicoli possano utilizzarle facilmente, in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione, e che i lavoratori operanti nelle vicinanze non corrano rischi. Il dimensionamento dipende dal numero potenziale di utenti e dal tipo di attività.

Quando sulle vie circolano mezzi di trasporto deve essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente. La regola pratica ereditata dalla normativa storica prevede un franco di almeno 70 centimetri oltre la sagoma di ingombro del veicolo; in mancanza, vanno realizzate nicchie o rientranze di rifugio. Le vie per i veicoli devono passare a distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi pedonali, corridoi e scale, e il loro tracciato va evidenziato quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedono.

Altri requisiti dello stesso allegato riguardano pavimenti senza buche, sporgenze o inclinazioni pericolose, stabili e antisdrucciolevoli; vie e uscite di emergenza sgombre; portoni per veicoli affiancati da porte per pedoni quando il passaggio pedonale non è sicuro. Nella pratica la non conformità più frequente non è progettuale ma gestionale: corsie che nascono larghe e si restringono nel tempo per pallet depositati in attesa, imballaggi vuoti, contenitori di rifiuti. Il sopralluogo periodico dell'ASPP deve misurare queste larghezze effettive, non quelle del progetto.