Modulo B comune · Blocco 7/12 (24–28 h) · Slide 30/50

Titolo VI: definizione di movimentazione manuale dei carichi

Il Titolo VI del D.Lgs. 81/08, articoli da 167 a 171, si applica alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. La definizione dell'art. 167 è ampia: comprende le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, tra cui sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che per le loro caratteristiche o in conseguenza di condizioni ergonomiche sfavorevoli comportano rischi.

La stessa norma precisa che per patologie da sovraccarico biomeccanico si intendono le patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari. Da questa formulazione discende che il Titolo VI non riguarda soltanto il sollevamento dei pacchi pesanti, ma anche le azioni di traino e spinta e i movimenti ripetitivi degli arti superiori, tema esplicitamente collegato alle norme tecniche richiamate dall'Allegato XXXIII.

In azienda il campo di applicazione si incontra ovunque: il magazziniere che compone gli ordini, l'operaio che carica pezzi su una pressa, l'addetto mensa che solleva pentole, l'operatore ecologico che svuota contenitori, l'impiegato che sposta risme di carta. Non esiste un peso al di sotto del quale il Titolo VI non si applica: anche carichi leggeri, se movimentati con alta frequenza, in torsione o lontano dal corpo, possono generare un rischio da valutare. La valutazione parte sempre dalla descrizione dettagliata dei compiti.