L'art. 168 fissa una gerarchia chiara. Il datore di lavoro adotta misure organizzative e mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi. Solo quando non può essere evitata, organizza i posti di lavoro in modo che sia quanto più possibile sicura, valuta le condizioni di sicurezza e salute in base all'Allegato XXXIII, adotta misure per ridurre i rischi tenendo conto dei fattori individuali e sottopone i lavoratori a sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione.
L'Allegato XXXIII elenca gli elementi di riferimento. Le caratteristiche del carico: troppo pesante, ingombrante o difficile da afferrare, in equilibrio instabile o con contenuto che si sposta, collocato in posizione che obbliga a tenerlo lontano dal tronco o con torsione. Lo sforzo fisico richiesto: eccessivo, compiuto con torsione del tronco, con movimento brusco, con il corpo in posizione instabile. Le caratteristiche dell'ambiente: spazio libero insufficiente, pavimento ineguale o scivoloso, dislivelli, temperatura e ventilazione inadeguate.
Completano il quadro le esigenze connesse all'attività, come sforzi troppo frequenti o prolungati, pause insufficienti, distanze troppo grandi, ritmo imposto da un processo non modulabile dal lavoratore, e i fattori individuali: inidoneità fisica, indumenti e calzature inadeguati, insufficienza di conoscenze o di formazione. L'allegato rinvia infine alle norme tecniche della serie ISO 11228, parti 1, 2 e 3, come criteri di riferimento per la valutazione quantitativa.