Modulo B comune · Blocco 8/12 (28–32 h) · Slide 4/50

Informazione, formazione e sorveglianza sanitaria: artt. 184-186

L'articolo 184 impone che i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici, e i loro rappresentanti, ricevano informazione e formazione specifiche. I contenuti sono elencati in modo puntuale: misure adottate, entità e significato dei valori limite e dei valori di azione, risultati della valutazione con spiegazione dei potenziali danni, modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi sulla salute, circostanze in cui i lavoratori hanno diritto alla sorveglianza sanitaria, procedure di lavoro sicure e uso corretto dei dispositivi di protezione individuale.

Un errore frequente è limitarsi a consegnare una copia della relazione fonometrica. Il lavoratore deve invece capire cosa significa, ad esempio, un livello di esposizione di 86 dB(A) sulla propria postazione e perché l'inserto auricolare va indossato anche per lavorazioni di pochi minuti. Il linguaggio va adattato, con esempi tratti dal reparto.

L'articolo 185 affida la sorveglianza sanitaria al medico competente, secondo i principi dell'articolo 41, e prevede che, se emerge un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata all'esposizione, il medico informi il lavoratore e il datore di lavoro. Quest'ultimo, in quel caso, sottopone a revisione la valutazione dei rischi e le misure, tiene conto del parere del medico e può disporre una visita per gli altri lavoratori esposti in modo analogo. L'articolo 186 riguarda la cartella sanitaria e di rischio, nella quale il medico riporta i valori di esposizione individuali comunicati tramite il SPP.