L'articolo 190 prevede che il datore di lavoro valuti il rumore durante il lavoro, prendendo in considerazione livello, tipo e durata dell'esposizione, inclusi i rumori impulsivi, i valori limite e di azione, gli effetti sui lavoratori particolarmente sensibili, le interazioni con sostanze ototossiche e vibrazioni, le informazioni del fabbricante, l'esistenza di attrezzature alternative meno rumorose, il prolungamento dell'esposizione oltre l'orario e la disponibilità di otoprotettori adeguati. Se può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possano essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore.
In un ufficio tradizionale la misura è normalmente superflua e basta una valutazione motivata. In un'officina con smerigliatrici, una carpenteria, un magazzino con compattatori o un cantiere edile la misura è invece la regola.
La norma tecnica di riferimento è la UNI EN ISO 9612, che propone tre strategie. La misura per compiti suddivide la giornata in attività omogenee, misura ciascun compito e ne pondera i livelli con la durata: è adatta quando il lavoro è ben strutturato. La misura per mansione campiona in modo casuale l'esposizione di un gruppo omogeneo di lavoratori: è utile quando i compiti sono poco definibili. La misura a giornata intera usa dosimetri indossati per tutto il turno: è preferibile per mansioni molto mobili, come manutentori o carrellisti. La norma richiede anche di stimare l'incertezza di misura, che va dichiarata nel rapporto.