L'articolo 196 prevede che il datore di lavoro sottoponga a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La periodicità è di norma annuale o diversa, decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza. La sorveglianza è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.
Lo strumento principale è l'esame audiometrico tonale, eseguito dopo un adeguato periodo di riposo acustico per evitare che uno spostamento temporaneo della soglia venga scambiato per un danno permanente. Il confronto tra audiogrammi successivi permette di cogliere peggioramenti precoci. Se il medico rileva un danno correlabile all'esposizione, il RSPP deve rivedere misure, scelta degli otoprotettori e formazione per tutto il gruppo omogeneo.
L'articolo 197 consente deroghe all'uso degli otoprotettori in casi eccezionali, quando il loro impiego potrebbe causare un rischio maggiore, previa concessione dell'organo di vigilanza competente e con sorveglianza sanitaria intensificata. L'articolo 198 rinvia invece a linee guida specifiche per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center, nei quali l'esposizione dipende dall'attività stessa: orchestre, discoteche, locali di intrattenimento. In questi contesti la riduzione alla fonte deve conciliarsi con la natura artistica del lavoro.