Il datore di lavoro che svolge attività con sorgenti di radiazioni ionizzanti deve avvalersi di un esperto di radioprotezione, iscritto in un apposito elenco nominativo con abilitazione di primo, secondo o terzo grado in base alla complessità delle sorgenti. L'esperto effettua la valutazione di radioprotezione, propone la classificazione di lavoratori e zone, esegue la sorveglianza fisica, cioè l'insieme dei controlli su sorgenti, schermature, dispositivi di sicurezza e dosi, e firma la relazione che il datore di lavoro integra nel processo di valutazione. È una figura distinta dal RSPP, con cui collabora strettamente.
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori di categoria A è affidata al medico autorizzato, iscritto in un elenco specifico; per i lavoratori di categoria B può essere svolta dal medico autorizzato o dal medico competente. Il lavoratore esposto di categoria A deve essere dotato di dosimetro individuale, i cui risultati confluiscono nella documentazione dosimetrica personale conservata per lunghi periodi.
Gli altri obblighi del datore di lavoro comprendono la notifica o l'autorizzazione delle pratiche presso le autorità competenti in funzione del tipo di sorgente, la delimitazione e segnalazione delle zone con il simbolo del trifoglio, le norme interne di protezione affisse nelle zone, la formazione specifica dei lavoratori esposti, la fornitura dei mezzi di protezione e la registrazione degli eventi anomali. Il RSPP verifica che queste attività siano coordinate con il resto del sistema di prevenzione e che il DVR richiami la relazione dell'esperto.