Modulo B comune · Blocco 8/12 (28–32 h) · Slide 46/50

Esperto di radioprotezione, medico autorizzato e obblighi aziendali

Il datore di lavoro che svolge attività con sorgenti di radiazioni ionizzanti deve avvalersi di un esperto di radioprotezione, iscritto in un apposito elenco nominativo con abilitazione di primo, secondo o terzo grado in base alla complessità delle sorgenti. L'esperto effettua la valutazione di radioprotezione, propone la classificazione di lavoratori e zone, esegue la sorveglianza fisica, cioè l'insieme dei controlli su sorgenti, schermature, dispositivi di sicurezza e dosi, e firma la relazione che il datore di lavoro integra nel processo di valutazione. È una figura distinta dal RSPP, con cui collabora strettamente.

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori di categoria A è affidata al medico autorizzato, iscritto in un elenco specifico; per i lavoratori di categoria B può essere svolta dal medico autorizzato o dal medico competente. Il lavoratore esposto di categoria A deve essere dotato di dosimetro individuale, i cui risultati confluiscono nella documentazione dosimetrica personale conservata per lunghi periodi.

Gli altri obblighi del datore di lavoro comprendono la notifica o l'autorizzazione delle pratiche presso le autorità competenti in funzione del tipo di sorgente, la delimitazione e segnalazione delle zone con il simbolo del trifoglio, le norme interne di protezione affisse nelle zone, la formazione specifica dei lavoratori esposti, la fornitura dei mezzi di protezione e la registrazione degli eventi anomali. Il RSPP verifica che queste attività siano coordinate con il resto del sistema di prevenzione e che il DVR richiami la relazione dell'esperto.