Modulo B comune · Blocco 9/12 (32–36 h) · Slide 2/50

Titolo IX Capo I: struttura e campo di applicazione

Il Titolo IX del D.Lgs. 81/08 si intitola «Sostanze pericolose» ed è diviso in tre capi: il Capo I, articoli da 221 a 232, sulla protezione da agenti chimici; il Capo II, articoli da 233 a 245, sulla protezione da agenti cancerogeni, mutageni e, dopo le modifiche del 2024, sostanze tossiche per la riproduzione; il Capo III, articoli da 246 a 261, sulla protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto. Il Capo I deriva dal recepimento della Direttiva 98/24/CE ed è la disciplina generale, a cui i Capi II e III aggiungono obblighi specifici senza sostituirla.

L'articolo 221 precisa che le disposizioni si applicano a tutte le attività nelle quali vi è presenza di agenti chimici e che restano ferme le norme speciali, per esempio quelle sulla radioprotezione o sul trasporto di merci pericolose. Il campo è quindi molto ampio: basta che un agente chimico pericoloso sia presente sul luogo di lavoro o risulti da un'attività lavorativa.

La sequenza degli articoli segue la logica della prevenzione: definizioni all'articolo 222, valutazione all'articolo 223, misure generali all'articolo 224, misure specifiche all'articolo 225, incidenti ed emergenze all'articolo 226, informazione e formazione all'articolo 227, divieti all'articolo 228, sorveglianza sanitaria e cartelle agli articoli 229 e 230, consultazione all'articolo 231. Gli allegati collegati sono il XXXVIII per i valori limite di esposizione professionale, il XXXIX per i valori limite biologici, il XL per i divieti e il XLI per le metodiche di misura.