L'articolo 222 definisce agente chimico qualsiasi elemento o composto chimico, da solo o in miscela, allo stato naturale o ottenuto, utilizzato o smaltito, compreso lo smaltimento come rifiuto, mediante qualsiasi attività lavorativa, prodotto intenzionalmente o no e immesso o no sul mercato. La definizione include, per esempio, la polvere di farina di un panificio e il fumo di una brasatura.
È agente chimico pericoloso quello che soddisfa i criteri di classificazione come pericoloso in una delle classi di pericolo fisico o per la salute del Regolamento CLP, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente classificato. Rientra inoltre nella definizione l'agente che, pur non classificabile, può comportare un rischio per la sicurezza e la salute a causa delle sue proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui è usato o presente, compreso ogni agente per cui è stato fissato un valore limite di esposizione professionale.
Questa seconda parte è decisiva in pratica. Il vapore acqueo surriscaldato, l'azoto usato per inertizzare un serbatoio, l'anidride carbonica di una cella di fermentazione non hanno pittogrammi ma possono uccidere per ustione o asfissia. Allo stesso modo una polvere di legno, priva di etichetta perché prodotta in lavorazione, ha un proprio valore limite. L'articolo 222 definisce infine l'attività che comporta la presenza di agenti chimici, il valore limite di esposizione professionale, il valore limite biologico, la sorveglianza sanitaria, il pericolo e il rischio, concetti che useremo nelle prossime slide.