L'articolo 223 stabilisce che il datore di lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi e valuta i rischi per la sicurezza e la salute derivanti dalla loro presenza, prendendo in considerazione un elenco preciso di elementi. Il primo sono le proprietà pericolose degli agenti; il secondo le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la scheda di dati di sicurezza; poi il livello, il modo e la durata dell'esposizione; le circostanze in cui viene svolto il lavoro e la quantità delle sostanze e delle miscele; i valori limite di esposizione professionale e i valori limite biologici; gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; le conclusioni di eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
Nella valutazione vanno incluse anche le attività di manutenzione e pulizia, per le quali è prevedibile un'esposizione elevata o effetti nocivi anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche. Chi apre una pompa, pulisce una cabina di verniciatura o svuota un filtro a maniche è spesso più esposto dell'operatore di linea.
Il documento indica le misure adottate e può motivare perché natura ed entità dei rischi non richiedono un approfondimento ulteriore. Va aggiornata periodicamente e comunque in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità. In caso di nuova attività con agenti chimici pericolosi, il lavoro inizia solo dopo aver valutato i rischi e attuato le misure.