L'articolo 224, comma 2, introduce una delle conclusioni più importanti della valutazione. Se, in relazione al tipo e alle quantità di agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione, i risultati della valutazione dimostrano che vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori, e che le misure generali dell'articolo 224 comma 1 sono sufficienti a ridurlo, non si applicano gli articoli 225, 226, 229 e 230. In concreto vengono meno le misure specifiche di protezione, le misure per incidenti ed emergenze, la sorveglianza sanitaria e le cartelle sanitarie.
La norma usa due aggettivi diversi, e non è un caso: per la sicurezza il rischio deve essere basso, per la salute irrilevante, che è una soglia più severa. Il giudizio deve emergere dalla valutazione con motivazioni tecniche, non da una dichiarazione di principio. Un ufficio che usa detergenti per superfici in confezioni spray da 500 millilitri, due volte al giorno e per pochi minuti, può ragionevolmente rientrare nel caso; un reparto di galvanica con bagni di acido cromico certamente no.
Attenzione ai casi in cui la conclusione non è applicabile per definizione: le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione ricadono nel Capo II e non possono essere liquidate con questa formula. Anche i sensibilizzanti richiedono prudenza, perché la risposta allergica non segue una relazione lineare con la dose. Quando l'esito è al confine, è preferibile non classificare il rischio come irrilevante e attivare la sorveglianza sanitaria con il medico competente.