Le misure generali dell'articolo 224, comma 1, si applicano sempre, qualunque sia l'esito della valutazione, e costituiscono la base minima di prevenzione. La prima riguarda la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro. Seguono la fornitura di attrezzature idonee e le relative procedure di manutenzione che garantiscano la sicurezza; la riduzione al minimo del numero di lavoratori esposti o che potrebbero esserlo; la riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione; misure igieniche adeguate; la riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione; metodi di lavoro appropriati, comprese le disposizioni per la manipolazione, l'immagazzinamento e il trasporto in sicurezza degli agenti e dei rifiuti che li contengono.
Tradotte in azioni da reparto, significano per esempio tenere in linea solo la quantità di vernice necessaria per il turno anziché l'intera fornitura settimanale, chiudere sempre i contenitori dopo l'uso, vietare travasi in bottiglie per bevande, predisporre lavabi con sapone e asciugamani monouso vicino alle postazioni, separare l'area di consumo dei pasti, definire chi è autorizzato a preparare le miscele.
Il RSPP verifica che queste misure siano scritte in istruzioni operative brevi e affisse dove servono, e che il preposto ne controlli l'applicazione. Molte esposizioni cutanee e per ingestione si eliminano con l'igiene di base e con una corretta organizzazione dei materiali, prima ancora di parlare di aspirazioni o di DPI.