Modulo B comune · Blocco 9/12 (32–36 h) · Slide 11/50

Misure specifiche dell'art. 225 e misurazioni periodiche

Quando la valutazione non porta alla conclusione di rischio basso e irrilevante, scattano le misure specifiche dell'articolo 225, in ordine di priorità. Il datore di lavoro provvede innanzitutto a eliminare o ridurre il rischio mediante la sostituzione, quando la natura dell'attività lo consente, con altri agenti o processi che nelle condizioni d'uso non sono o sono meno pericolosi. Se la sostituzione non è possibile, si interviene con la progettazione di processi lavorativi e controlli tecnici appropriati, attrezzature e materiali adeguati, protezione collettiva alla fonte come l'aspirazione localizzata e misure organizzative. Solo per il rischio che residua si ricorre alle misure di protezione individuale, compresi i DPI, e alla sorveglianza sanitaria.

Il comma 2 introduce l'obbligo di misurare: salvo che il datore di lavoro possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e protezione, effettua periodicamente e ogni volta che sono modificate le condizioni le misurazioni degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standard. I risultati vanno allegati al documento di valutazione e resi noti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Se la misurazione evidenzia il superamento di un valore limite di esposizione professionale, il datore di lavoro identifica e rimuove le cause, adotta immediatamente le misure di prevenzione e protezione e ne informa il RLS. Per incendio ed esplosione l'articolo chiede di evitare concentrazioni pericolose di infiammabili e di controllare le fonti di innesco.