Le sostanze estremamente preoccupanti, SVHC, sono individuate dall'articolo 57 del REACH: cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione di categoria 1A e 1B, persistenti bioaccumulabili e tossiche, molto persistenti e molto bioaccumulabili, e sostanze di preoccupazione equivalente come alcuni interferenti endocrini o sensibilizzanti respiratori. Le SVHC identificate entrano nell'elenco delle sostanze candidate, aggiornato periodicamente dall'ECHA. Per gli articoli che contengono una sostanza candidata in concentrazione superiore allo 0,1 per cento in peso, il fornitore deve comunicare informazioni sufficienti a consentirne l'uso sicuro.
Alcune SVHC vengono poi inserite nell'Allegato XIV e diventano soggette ad autorizzazione: dopo una data di scadenza possono essere usate solo per usi specificamente autorizzati, con condizioni e piani di sostituzione. È il caso del triossido di cromo usato nella cromatura dura e decorativa, un esempio molto concreto per le aziende galvaniche.
L'Allegato XVII contiene invece le restrizioni, cioè limiti o divieti per determinati usi. Una restrizione di grande impatto per la sicurezza sul lavoro riguarda i diisocianati, presenti in schiume poliuretaniche, vernici bicomponenti, adesivi e sigillanti: dal 24 agosto 2023 gli utilizzatori industriali e professionali di prodotti con concentrazione superiore allo 0,1 per cento devono aver completato una formazione specifica prima dell'uso. Il RSPP verifica quindi l'eventuale presenza di sostanze candidate, autorizzate o ristrette nell'inventario e ne trae le conseguenze organizzative.