La scheda di dati di sicurezza, SDS, è il principale strumento di comunicazione dei pericoli lungo la catena di approvvigionamento. È disciplinata dall'articolo 31 del REACH e il suo formato è definito dall'Allegato II, nella versione modificata dal Regolamento UE 2020/878, obbligatoria dal 2023 al termine del periodo transitorio. Deve essere fornita per le sostanze e miscele classificate pericolose, per le sostanze PBT o vPvB e per quelle incluse nell'elenco delle candidate; per alcune miscele non classificate ma contenenti componenti pericolosi oltre determinate soglie deve essere fornita su richiesta.
La scheda è redatta nella lingua ufficiale dello Stato in cui il prodotto è immesso sul mercato, quindi in italiano, è fornita gratuitamente su carta o in formato elettronico, al più tardi alla prima consegna, ed è compilata da una persona competente. Va aggiornata senza indugio quando sono disponibili nuove informazioni sui pericoli o sulle misure di gestione del rischio, o in caso di autorizzazione o restrizione, e la nuova versione va trasmessa gratuitamente a tutti i destinatari a cui il prodotto è stato fornito nei dodici mesi precedenti.
La scheda è strutturata in sedici sezioni con titoli fissi. Per il servizio di prevenzione è un documento da controllare, non solo da archiviare: si verificano lingua, data di revisione, coerenza con l'etichetta e completezza. Una scheda vecchia di dieci anni, in inglese o ancora con frasi R è un segnale da segnalare all'ufficio acquisti per ottenere la versione aggiornata dal fornitore.