Il Capo II del Titolo IX, articoli da 233 a 245, disciplina le attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni e, dopo il D.Lgs. 135/2024 che ha recepito la Direttiva UE 2022/431, anche a sostanze tossiche per la riproduzione. Si aggiunge al Capo I e non lo sostituisce, con obblighi più stringenti perché per molti di questi agenti non è possibile individuare una soglia di esposizione sicura.
L'articolo 234 definisce cancerogeno la sostanza o miscela che risponde ai criteri di classificazione come cancerogeno di categoria 1A o 1B del CLP, nonché la sostanza, miscela o procedimento indicati nell'Allegato XLII e la sostanza o miscela emessa durante tali procedimenti. Analogamente sono mutageni le sostanze di categoria 1A o 1B per la mutagenicità sulle cellule germinali, e tossiche per la riproduzione quelle di categoria 1A o 1B per questa classe. Le categorie 2, sospette, non ricadono automaticamente nel Capo II ma richiedono comunque una valutazione molto attenta nel Capo I.
Il primo lavoro del RSPP è individuare questi agenti senza lasciarsi sfuggire i casi nascosti: indicazioni H350, H340 e H360 nella sezione 2 delle schede; componenti classificati in sezione 3 anche in piccole percentuali; agenti generati dal processo, come polveri di legno duro, silice cristallina respirabile, fumi di saldatura di acciaio inossidabile contenenti cromo esavalente, gas di scarico dei motori diesel, oli minerali usati nei motori. Molte aziende scoprono di rientrare nel Capo II solo partendo dal processo e non dal magazzino.