Modulo C (RSPP) · Blocco 2/6 (4–8 h) · Slide 2/50

Fondamento normativo: art. 28 e obbligo di valutare tutti i rischi

Il D.Lgs. 81/08 non contiene un titolo dedicato ai rischi psicosociali, ma l'art. 28 comma 1 impone di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui espressamente quelli collegati allo stress lavoro-correlato secondo i contenuti dell'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004. La definizione di salute dell'art. 2, lettera o, completa il quadro: la salute coincide con una condizione di pieno benessere fisico, psichico e sociale, e non si riduce alla semplice mancanza di malattie o infermità.

Da queste due norme discende che anche ciò che non è nominato esplicitamente, come il rischio di molestie o di conflitti relazionali cronici, rientra nell'obbligo di valutazione quando è prevedibile in base all'organizzazione. A monte resta l'art. 2087 del codice civile, che chiede all'imprenditore di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro: il riferimento alla personalità morale è il punto su cui la giurisprudenza ha costruito la tutela contro le condotte vessatorie. Ne deriva che il DVR deve documentare anche questi fattori, con misure e tempi.

La metodologia di valutazione dello stress, con fase preliminare e approfondita, è già stata affrontata nel Modulo A e non viene ripresa qui. Il Modulo C si concentra su ciò che serve a un RSPP per andare oltre l'adempimento: capire i modelli teorici, riconoscere i fenomeni, scegliere interventi efficaci e sostenerli davanti alla direzione con argomenti solidi.