Modulo C (RSPP) · Blocco 2/6 (4–8 h) · Slide 18/50

Accordo europeo 2007 su molestie e violenza sul lavoro

Il rinvio contenuto nell'accordo sullo stress trovò risposta il 26 aprile 2007, quando le stesse parti sociali europee firmarono l'Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. Il testo riconosce che molestie e violenza possono essere fisiche, psicologiche o sessuali, possono essere episodi isolati o comportamenti sistematici, possono avvenire tra colleghi, tra superiori e subordinati o essere commesse da terzi come clienti, pazienti, utenti, studenti.

L'accordo descrive le molestie come comportamenti ripetuti e deliberati di abuso, minaccia o umiliazione in circostanze connesse al lavoro, e la violenza come aggressione a una o più persone in tali circostanze. Chiede alle imprese una dichiarazione chiara che tali comportamenti non sono tollerati, e procedure di gestione con alcuni requisiti: discrezione per tutelare dignità e riservatezza, nessuna divulgazione di informazioni alle parti non coinvolte, rapidità nella trattazione, ascolto imparziale, documentazione dettagliata, divieto di false accuse, possibilità di supporto esterno. La procedura va poi resa nota a tutti, neoassunti compresi.

In Italia l'accordo è stato recepito dalle parti sociali con l'accordo quadro del 25 gennaio 2016 tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL, che contiene in allegato un modello di dichiarazione aziendale da adottare. Per l'RSPP è un riferimento utile per costruire una procedura interna coerente e condivisa con le rappresentanze, evitando di partire da zero.