Il D.Lgs. 198/2006, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, all'art. 26 considera discriminazioni le molestie, cioè comportamenti indesiderati posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. Sono considerate discriminazioni anche le molestie sessuali, cioè comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, con lo stesso scopo o effetto.
La norma prevede che gli atti, i patti o i provvedimenti adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione a tali comportamenti siano nulli, e tutela chi denuncia contro ritorsioni e licenziamenti. Dispone inoltre che i datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'art. 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali iniziative di informazione e formazione.
Un elemento chiave della definizione è che conta anche l'effetto, non solo l'intenzione. Battute pesanti in un reparto a prevalenza maschile, calendari esposti negli spogliatoi, commenti sull'aspetto fisico di una nuova collega possono configurare molestie anche se chi li fa li considera scherzi. Il quadro internazionale è completato dalla Convenzione ILO 190, ratificata dall'Italia nel 2021 e trattata nel Modulo B.