Modulo C (RSPP) · Blocco 2/6 (4–8 h) · Slide 41/50

Il medico competente nella gestione dei rischi psicosociali

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione alla valutazione dei rischi, come prevede l'art. 25 del D.Lgs. 81/08, e il suo contributo sui rischi psicosociali è prezioso per la posizione di osservatore privilegiato sulla salute dei lavoratori. Va chiarito però un punto spesso frainteso: lo stress lavoro-correlato non è di per sé un rischio che faccia scattare una sorveglianza sanitaria specifica obbligatoria, come avviene per rumore o agenti chimici. La sorveglianza è prevista nei casi indicati dalla legge e quando il lavoratore ne fa richiesta e il medico la ritiene correlata ai rischi lavorativi.

Il contributo concreto del medico si esprime in tre modi. Fornisce dati sanitari aggregati e anonimi, utili come indicatori. Durante le visite già previste raccoglie segnali di disagio e può indirizzare il lavoratore verso supporti specialistici. Formula giudizi di idoneità con prescrizioni o limitazioni quando un disturbo psichico o la fragilità di una persona lo rendono necessario, ad esempio escludendo temporaneamente il lavoro notturno o il contatto con il pubblico.

La collaborazione tra medico e RSPP deve rispettare il segreto professionale. L'RSPP non ha accesso a diagnosi individuali e non deve chiederle; ciò che serve alla prevenzione è la lettura aggregata, che consente di individuare reparti o mansioni critiche senza esporre singole persone. La comunicazione scritta dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza, prevista in occasione della riunione periodica, può contenere un paragrafo dedicato.