Modulo C (RSPP) · Blocco 2/6 (4–8 h) · Slide 42/50

Compiti del RSPP sui rischi psicosociali alla luce dell'art. 33

L'art. 33 del D.Lgs. 81/08 attribuisce al servizio di prevenzione e protezione compiti che si applicano pienamente ai rischi psicosociali. Individuare i fattori di rischio e valutare i rischi significa, in questo campo, saper riconoscere carichi, ruoli, autonomia, relazioni e cambiamenti come fattori di rischio, con lo stesso rigore usato per una macchina. Elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo significa proporre interventi organizzativi, non solo formativi, con indicatori che ne verifichino l'efficacia.

Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali comprende, ad esempio, la procedura per la gestione delle segnalazioni di molestie o di conflitti gravi, la procedura di supporto dopo eventi critici, le regole per il rientro dopo assenze prolungate. Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori significa inserire nei piani formativi moduli per preposti e dirigenti sulla gestione delle persone. Partecipare alle consultazioni e alla riunione periodica significa portare in quella sede dati e proposte su questi temi.

Il ruolo resta consulenziale: le decisioni spettano al datore di lavoro. Ma un consulente che non porta il tema all'attenzione della direzione, o lo affronta solo con una check list compilata in ufficio, non svolge il proprio compito. Al RSPP si chiede di tenere il tema nell'agenda aziendale, di tradurlo in linguaggio gestionale e di garantire continuità tra una valutazione e l'altra.