Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi, come stabilisce l'art. 50 del D.Lgs. 81/08, e sui rischi psicosociali la sua partecipazione ha un valore particolare. I lavoratori si fidano più facilmente di un questionario se l'RLS ne ha condiviso contenuti e modalità, e parlano più liberamente di problemi relazionali con un collega eletto che con una funzione aziendale. L'RLS conosce inoltre situazioni che non emergono dai dati, perché riceve confidenze e lamentele informali.
Il coinvolgimento va progettato fin dall'inizio, non a cose fatte. Conviene coinvolgere l'RLS nella scelta degli strumenti, nella definizione dei gruppi omogenei, nella comunicazione ai lavoratori, nella lettura dei risultati e nella scelta delle priorità. Nelle aziende con rappresentanze sindacali può essere opportuno informare anche queste ultime, soprattutto quando le misure toccano orari, organici o sistemi premianti, che rientrano nelle materie contrattuali.
Occorre anche gestire con attenzione aspettative e ruoli. L'RLS non è un mediatore incaricato di risolvere i conflitti individuali né un investigatore sulle segnalazioni di molestie. Quando riceve una confidenza su un possibile caso di vessazione, il suo compito è orientare la persona verso il canale previsto e, se lo ritiene, sollecitare l'azienda a intervenire. Un rapporto chiaro su questi confini protegge l'RLS da pressioni e mantiene la fiducia di tutte le parti.