L'articolo 33, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 81/08 affida al servizio di prevenzione e protezione il compito di proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori. La parola chiave è proporre: il RSPP non si limita a cercare un ente che eroghi corsi a catalogo, ma traduce gli esiti della valutazione dei rischi in un percorso di apprendimento coerente con le mansioni reali. La decisione e il finanziamento restano al datore di lavoro, che risponde dell'obbligo formativo ai sensi dell'articolo 37 e dell'articolo 18, comma 1, lettera l).
In questo modulo ci occupiamo della progettazione intesa come disciplina tecnica: come si individuano i bisogni, come si scrivono obiettivi misurabili, quali metodi didattici funzionano con gli adulti, come si costruisce un percorso in presenza, a distanza o misto, e come si dimostra che la formazione ha prodotto un cambiamento. I contenuti minimi e le durate dei corsi fissati dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sono già stati trattati nel Modulo A e qui vengono richiamati solo quando incidono sulle scelte progettuali.
Un esempio chiarisce la differenza. In un'officina meccanica di quaranta addetti il corso generico di dodici ore per rischio alto può essere formalmente regolare, ma se nessuno spiega come si esegue la messa in sicurezza della pressa piegatrice prima del cambio stampo, il rischio principale resta scoperto. Progettare significa colmare proprio quel vuoto, partendo dal DVR e non dal catalogo.