Modulo C (RSPP) · Blocco 4/6 (12–16 h) · Slide 47/50

Rapporti con RLS, RLST e sindacati: collaborazione nei ruoli

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è l'interlocutore naturale del RSPP, ma i due ruoli sono diversi e vanno rispettati. Il RSPP è un consulente designato dal datore di lavoro; il RLS è eletto o designato dai lavoratori e ne rappresenta il punto di vista. L'articolo 50 gli attribuisce, tra l'altro, il diritto di essere consultato preventivamente e tempestivamente sulla valutazione dei rischi, di accedere ai luoghi di lavoro, di ricevere informazioni e documentazione, di ricevere su richiesta copia del DVR, di formulare osservazioni durante le visite degli organi di vigilanza e di ricorrere alle autorità competenti se ritiene le misure non idonee.

Un rapporto costruttivo si basa su alcune pratiche. Coinvolgere il RLS presto, quando le scelte sono ancora aperte, non a cose fatte. Rispondere alle sue segnalazioni per iscritto e nei tempi concordati. Invitarlo ai sopralluoghi e alle indagini sugli eventi. Evitare di considerarlo una controparte da gestire: un RLS informato e ascoltato è uno dei migliori sensori dei problemi reali.

Dove manca un RLS interno opera il rappresentante territoriale, con poco tempo a disposizione: comunicazioni sintetiche e documentazione ordinata facilitano il suo lavoro. Con le organizzazioni sindacali, soprattutto in occasione di riorganizzazioni o contenziosi, il RSPP mantiene un ruolo tecnico e neutrale, fornendo dati corretti senza entrare nella trattativa contrattuale. Gli organismi paritetici possono offrire supporto, formazione e consulenza ai sensi dell'articolo 51.