Modulo C (RSPP) · Blocco 5/6 (16–20 h) · Slide 2/50

Il principio ergonomico nel D.Lgs. 81/08

L'aggancio normativo principale è l'articolo 15, comma 1, lettera d), che tra le misure generali di tutela elenca il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo. La formula è ampia: comprende organizzazione, luoghi, attrezzature e metodi, cioè quasi tutto ciò che il datore di lavoro decide.

Il principio ritorna in punti specifici. L'articolo 71 chiede di considerare, nella scelta delle attrezzature, le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro e i principi ergonomici; l'Allegato V riporta requisiti su comandi, posti di manovra e visibilità; il Titolo VI e l'Allegato XXXIII trattano la movimentazione manuale; il Titolo VII e l'Allegato XXXIV disciplinano le postazioni con videoterminale. Anche l'articolo 28, imponendo la valutazione di tutti i rischi, include di fatto quelli derivanti da cattiva progettazione ergonomica.

Sul versante dei fabbricanti, la Direttiva Macchine 2006/42/CE, nell'Allegato I, punto 1.1.6, richiede che disagio, fatica e tensione psicofisica dell'operatore siano ridotti al minimo possibile, tenendo conto dei principi ergonomici. Il RSPP può usare questo requisito come leva in fase di acquisto: una macchina che obbliga a posture forzate o a letture difficili non soddisfa pienamente un requisito essenziale di sicurezza e salute.