B-SP1 Agricoltura, silvicoltura e zootecnica · Blocco 1/4 (0–4 h) · Slide 4/50

Imprenditore agricolo, coltivatore diretto e IAP

L'art. 2135 del Codice civile definisce imprenditore agricolo chi esercita coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, come la trasformazione, la commercializzazione dei prodotti e l'agriturismo, purché svolte prevalentemente con prodotti e risorse dell'azienda. Il coltivatore diretto è colui che coltiva il fondo con il lavoro proprio e della famiglia, che deve costituire una quota prevalente del lavoro necessario. L'imprenditore agricolo professionale, introdotto dal D.Lgs. 99/2004, è chi dedica all'attività agricola la parte prevalente del proprio tempo e ne ricava la parte prevalente del reddito, con le soglie fissate dalla norma, ridotte per chi opera in zone svantaggiate.

Dal punto di vista della sicurezza la qualifica civilistica non conta in sé: conta la presenza di lavoratori. Appena l'imprenditore agricolo, qualunque sia la sua forma, impiega anche un solo lavoratore secondo la definizione dell'art. 2 del D.Lgs. 81/08, diventa datore di lavoro con tutti gli obblighi degli artt. 17 e 18: valutazione dei rischi, nomina del RSPP o svolgimento diretto dei compiti, medico competente quando previsto, formazione, DPI.

Il coltivatore diretto senza dipendenti, invece, rientra tra i soggetti dell'art. 21. Nella pratica l'ASPP che segue un'azienda agricola deve chiarire subito chi è datore di lavoro, chi sono i lavoratori e chi lavora in proprio, perché da questa mappa discendono documenti e responsabilità diverse.