L'impresa familiare disciplinata dall'art. 230-bis del Codice civile è molto diffusa in agricoltura: il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo che prestano in modo continuativo la loro attività nell'impresa partecipano agli utili e agli incrementi dell'azienda. Non sono lavoratori subordinati, e infatti l'art. 21 del D.Lgs. 81/08 li elenca espressamente tra i soggetti con obblighi e facoltà propri, insieme ai lavoratori autonomi, ai coltivatori diretti del fondo e ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.
Il quadro cambia se nell'impresa familiare entra un lavoratore esterno, anche a tempo determinato per la vendemmia: da quel momento il titolare è datore di lavoro verso quel lavoratore, e i familiari, nei confronti del dipendente, possono assumere di fatto ruoli di preposto se ne dirigono e controllano l'attività. È una situazione frequente e spesso non riconosciuta: il figlio del titolare che organizza la squadra di raccolta esercita la vigilanza tipica dell'art. 19, e come tale andrebbe individuato e formato.
C'è poi il caso del familiare che collabora in modo occasionale, senza continuità: un fratello che aiuta nelle giornate di trebbiatura. Le prestazioni occasionali rese da parenti e affini entro il quarto grado, a titolo gratuito o con compensi in natura, godono di una disciplina agevolata sul piano previdenziale, ma il rischio resta identico. L'ASPP deve far emergere queste presenze nella valutazione e nella gestione dei mezzi.