B-SP1 Agricoltura, silvicoltura e zootecnica · Blocco 1/4 (0–4 h) · Slide 6/50

Art. 21: cosa devono fare autonomi e familiari

L'art. 21 del D.Lgs. 81/08 impone ai soggetti che elenca alcuni obblighi minimi. Devono utilizzare attrezzature di lavoro conformi al Titolo III, munirsi di dispositivi di protezione individuale e utilizzarli secondo le regole del Titolo III, e, quando operano in un luogo di lavoro in cui si svolgono attività in appalto o subappalto, munirsi della tessera di riconoscimento con fotografia e generalità. Per un coltivatore diretto questo significa, in concreto, guidare un trattore dotato di struttura di protezione e cintura, usare cardani protetti, indossare otoprotettori e DPI per i fitosanitari.

Lo stesso articolo prevede due facoltà, a proprie spese: beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo l'art. 41 e partecipare a corsi di formazione specifici sui rischi delle attività svolte. Sono facoltà, non obblighi generali. Esiste però un'eccezione decisiva: l'abilitazione alla conduzione delle attrezzature indicate dall'Accordo Stato-Regioni, tra cui il trattore, riguarda anche i lavoratori autonomi, che senza il relativo corso non possono condurre il mezzo per lavoro.

L'errore più comune è ritenere che chi lavora in proprio sia sottratto a qualsiasi regola. In realtà l'autonomo risponde direttamente, anche sul piano sanzionatorio, della conformità delle macchine che usa. E quando entra in un'azienda altrui con il proprio mezzo diventa un soggetto con cui coordinarsi ai sensi dell'art. 26: la conformità del suo trattore è anche affare del committente.