L'art. 2139 del Codice civile consente tra piccoli imprenditori agricoli lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi: oggi aiuto io te nella raccolta del fieno, domani tu aiuti me nella vendemmia. È una pratica radicata nelle zone rurali, perfettamente lecita, che non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non comporta di per sé l'applicazione delle regole del dipendente.
Dal punto di vista della prevenzione, lo scambio crea però situazioni delicate. Chi arriva porta spesso il proprio trattore e la propria attrezzatura, che va a lavorare su terreni che non conosce: pendenze, fossi nascosti dall'erba alta, linee elettriche aeree, pozzi e vasche. Chi ospita, d'altra parte, mette a disposizione mezzi di cui l'altro non conosce le caratteristiche, come un trattore con freni indipendenti non collegati o un sollevatore idraulico con comandi in posizione diversa.
Le buone pratiche da suggerire sono semplici e concrete: un breve sopralluogo iniziale per indicare i punti pericolosi del fondo, la verifica che chi conduce mezzi altrui sia abilitato e abbia ricevuto le istruzioni essenziali, il divieto di prestare macchine prive di struttura di protezione o di protezioni sugli organi di trasmissione, la definizione di chi decide in caso di disaccordo sulle modalità di lavoro. Quando nello scambio sono coinvolti anche dipendenti di una delle aziende, il datore di lavoro resta responsabile della loro tutela anche mentre operano sul fondo del vicino.