B-SP1 Agricoltura, silvicoltura e zootecnica · Blocco 1/4 (0–4 h) · Slide 9/50

Lavoratori stagionali: art. 3 comma 13 e DI 27 marzo 2013

Il D.Lgs. 81/08 riconosce la particolarità dei rapporti brevi in agricoltura. L'art. 3, comma 13, rinvia a un decreto interministeriale l'adozione di misure di semplificazione degli adempimenti relativi a informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per i lavoratori stagionali che svolgono non più di cinquanta giornate lavorative all'anno presso la stessa azienda, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici che non richiedono specifici requisiti professionali. Il decreto attuativo è il DI 27 marzo 2013.

Le semplificazioni riguardano soprattutto le modalità. L'informazione e la formazione possono essere assolte con la consegna di documentazione approvata dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore, mentre la sorveglianza sanitaria può essere effettuata attraverso le convenzioni promosse dagli enti bilaterali o dalle ASL, con un giudizio che vale anche presso altri datori di lavoro per un periodo definito, evitando di ripetere la visita a ogni nuova assunzione.

I limiti vanno letti con rigore. La semplificazione non vale per chi conduce trattori, usa motoseghe, distribuisce fitosanitari o opera in quota: sono mansioni che richiedono competenze specifiche e, in diversi casi, abilitazioni. Non elimina l'obbligo di valutare i rischi né quello di fornire i DPI. Un errore frequente è applicare il regime agevolato a tutta la squadra stagionale, compreso il ragazzo che a metà giornata viene messo alla guida del trattore per spostare i cassoni.