La legge 199/2016 ha riscritto l'art. 603-bis del Codice penale, che punisce l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro. Il reato colpisce sia chi recluta manodopera per destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno, sia il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega quella manodopera. La norma prevede anche la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/01 e misure come il controllo giudiziario dell'azienda.
Tra gli indici di sfruttamento elencati dall'articolo compare espressamente la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, accanto a retribuzioni palesemente difformi dai contratti, violazioni reiterate su orari e riposi, condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti. La sicurezza, quindi, non è un capitolo separato: la sua assenza sistematica è uno degli elementi che fanno scattare il reato.
Per il RSPP che segue un'azienda che si avvale di manodopera fornita da terzi, i segnali di allarme sono concreti: lavoratori trasportati in furgoni sovraffollati, nessuno dei quali risulta formato o visitato, intermediari che riscuotono parte della paga, turni nelle ore più calde senza acqua e ombra, assenza totale di DPI. La Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l'INPS, è uno strumento con cui le aziende possono attestare il rispetto delle regole e che gli organi di vigilanza considerano nella programmazione dei controlli.