Il Codice della strada, all'art. 57, classifica le macchine agricole in due grandi gruppi. Le macchine agricole semoventi comprendono le trattrici agricole, cioè macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione e concepite per tirare, spingere, portare attrezzi e azionarli; e le macchine agricole operatrici semoventi, come mietitrebbie e vendemmiatrici; il secondo gruppo è quello delle macchine agricole trainate, cioè rimorchi agricoli e macchine operatrici trainate.
Sul piano dell'omologazione europea il riferimento è il Regolamento UE 167/2013, che si applica ai veicoli agricoli e forestali e li suddivide in categorie: T per i trattori a ruote, C per i trattori a cingoli, R per i rimorchi, S per le attrezzature intercambiabili trainate. Ciascuna categoria ha sottocategorie basate su carreggiata, massa, altezza e velocità di progetto.
Questa doppia lettura è utile al RSPP. Il Codice della strada interessa per la circolazione, i documenti e la patente; il regolamento europeo interessa per i requisiti costruttivi di sicurezza, compresa la struttura di protezione contro il ribaltamento e il sistema di ritenzione. Il D.Lgs. 81/08 si colloca sopra entrambi, perché considera il trattore un'attrezzatura di lavoro ai sensi dell'art. 69, con gli obblighi di scelta, uso, manutenzione e formazione del Titolo III. Lo stesso mezzo, dunque, è contemporaneamente veicolo, prodotto omologato e attrezzatura di lavoro.