Il D.Lgs. 81/08 distingue le attrezzature di lavoro in base alla loro origine. L'art. 70, comma 1, richiede che le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori siano conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive di prodotto. Il comma 2 riguarda le attrezzature costruite in assenza di tali disposizioni o messe in servizio prima della loro emanazione: per esse vale l'obbligo di rispettare i requisiti generali di sicurezza fissati dall'Allegato V.
Per i trattori questo significa che un mezzo anteriore all'introduzione dell'obbligo di struttura di protezione, o comunque privo di essa, non è legittimamente utilizzabile per lavoro così com'è. L'Allegato V, nella parte dedicata alle attrezzature mobili, richiede che i rischi di ribaltamento per i lavoratori trasportati siano limitati mediante una struttura che impedisca il ribaltamento oltre un quarto di giro, oppure una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno ai lavoratori se il movimento può continuare oltre il quarto di giro, oppure altro dispositivo di portata equivalente, e che sia previsto un sistema di ritenzione quando c'è il rischio che il lavoratore resti schiacciato tra parti del mezzo e il suolo.
L'adeguamento del parco macchine esistente è dunque un obbligo del datore di lavoro e, per i mezzi che usano in proprio, dei soggetti dell'art. 21. Non esiste una data di fabbricazione oltre la quale il trattore sia esonerato: l'età del mezzo non giustifica l'assenza di protezione.