B-SP1 Agricoltura, silvicoltura e zootecnica · Blocco 1/4 (0–4 h) · Slide 31/50

Obblighi su uso, manutenzione e cessione del trattore

L'art. 71 del D.Lgs. 81/08 chiede al datore di lavoro di mettere a disposizione attrezzature idonee al lavoro da svolgere e adeguate allo scopo, scelte tenendo conto delle condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro e dei rischi presenti nell'ambiente. Per un trattore significa valutare il terreno, le pendenze, le attrezzature da abbinare, le strade da percorrere. Lo stesso articolo impone che le attrezzature siano installate e utilizzate secondo le istruzioni d'uso, oggetto di idonea manutenzione e, quando previsto, sottoposte a controlli, con registrazione dei risultati.

Un punto spesso trascurato è il comma 7: quando l'uso di un'attrezzatura richiede conoscenze o responsabilità particolari, il datore di lavoro deve riservarne l'uso ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto informazione, formazione e addestramento adeguati. Per il trattore questo principio si somma all'obbligo specifico di abilitazione.

L'art. 72 riguarda chi vende, noleggia o concede in uso attrezzature costruite o messe in servizio al di fuori della disciplina di prodotto: deve attestarne, sotto la propria responsabilità, la conformità all'Allegato V al momento della consegna. Chi noleggia o concede in uso senza operatore deve inoltre acquisire dal destinatario una dichiarazione con l'indicazione dei lavoratori incaricati dell'uso, che devono risultare formati. Per le aziende agricole che si prestano i mezzi o li noleggiano tra loro questo passaggio è quasi sempre ignorato, e invece è il documento che chiarisce chi risponde della conformità.