B-SP1 Agricoltura, silvicoltura e zootecnica · Blocco 2/4 (4–8 h) · Slide 2/50

Titolo III Capo I applicato al parco macchine agricolo

Le macchine agricole sono attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 81/08, quindi valgono per intero gli artt. 70, 71 e 73. L'art. 70 richiede che le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori siano conformi alle direttive di prodotto applicabili oppure, se costruite prima della loro entrata in vigore o comunque prive di marcatura CE, ai requisiti generali dell'Allegato V. L'art. 71 impone al datore di lavoro di scegliere attrezzature adatte al lavoro, di installarle e utilizzarle secondo le istruzioni del fabbricante, di sottoporle a idonea manutenzione e di curare la tenuta di un registro di controllo quando previsto.

L'Allegato VI disciplina l'uso: per le attrezzature mobili semoventi e non semoventi contiene prescrizioni su trasporto di persone, guida da parte di lavoratori designati, condizioni del terreno e rischio di ribaltamento. L'art. 73 richiede informazione, formazione e addestramento adeguati, con un livello specifico per le attrezzature che richiedono conoscenze particolari.

In azienda agricola la difficoltà pratica è che il parco macchine è eterogeneo: convivono una rotoimballatrice nuova, un erpice rotante di vent'anni e un vecchio spandiletame acquistato all'asta. Il primo compito del RSPP è quindi un censimento ragionato: elenco delle macchine, anno di costruzione, presenza o assenza di marcatura CE, disponibilità del manuale d'uso, stato delle protezioni. Senza questo inventario la valutazione dei rischi resta generica e non individua le priorità di intervento.