Le macchine agricole immesse sul mercato dopo il 1996 rientrano nella Direttiva Macchine, oggi la 2006/42/CE recepita con il D.Lgs. 17/2010. L'Allegato I contiene, oltre ai requisiti essenziali generali, la parte 3 dedicata ai rischi dovuti alla mobilità: il punto 3.4.7 riguarda proprio la trasmissione di potenza tra macchina semovente o trattore e macchina azionata, imponendo che l'albero cardanico sia protetto per tutta la lunghezza e che la macchina azionata sia dotata di un supporto per l'albero quando è sganciata. Dal 20 gennaio 2027 si applicherà il Regolamento UE 2023/1230, che sostituirà la direttiva senza bisogno di recepimento.
La presunzione di conformità passa attraverso le norme armonizzate. La serie UNI EN ISO 4254 è il riferimento per le macchine agricole: la parte 1 fissa i requisiti generali, le parti successive trattano singole famiglie come falciatrici, spandiconcime, macchine per la lavorazione del terreno, rotoimballatrici e irroratrici. Per gli alberi cardanici e le loro protezioni si fa riferimento alla UNI EN ISO 5674 e alla EN 12965, per la presa di forza del trattore alla ISO 500.
In pratica, quando il RSPP esamina una macchina nuova, verifica marcatura CE, dichiarazione di conformità, manuale in italiano e pittogrammi di sicurezza. Se una protezione appare insufficiente pur essendo la macchina marcata, la segnalazione va fatta al venditore e, nei casi gravi, all'autorità di sorveglianza del mercato.